Disposizioni concernenti l’ordinamento dell’istruzione artistica.
Disposizioni per le scuole e istituti d’arte e per gli istituti superiori per le industrie artistiche.

 

Il personale amministrativo e di servizio delle scuole ed istituti d’arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto; il numero, il titolo, il grado e il trattamentoeconomico dei singoli posti sono stabiliti nello statuto di cui agli artt. 42 e 43 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Al personale anzidetto, salvo le disposizioni del presente decreto, sono del resto applicabili le disposizioni dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e relative estensioni e modificazioni (2).

 

Art. 6

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire il personale delle scuole ed istituti d’arte e degli istituti superiori per industrie artistiche dall’uno all’altro istituto; per tali trasferimenti sono applicabili le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 4 del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (3), e 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3084 (4).

 

Art. 7

Il personale amministrativo delle regie scuole e istituti d’arte è nominato esclusivamente in seguito a concorso bandito dal Ministro, il quale forma la commissione giudicatrice e promuove gli atti del giudizio. Per l’ammissione al concorso occorre aver compiuto studi medi di secondo grado e possedere il relativo diploma. Per il resto sono applicabili le disposizioni comuni di cui ai regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395,e 30 dicembre 1923, n. 2960, e relative modificazioni (2).Disposizioni per i regi licei artistici.

 

Art. 8

Nel liceo artistico si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie:
a) materie artistiche: figura disegnata, ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva, elementi di architettura, anatomia artistica;
b) materie di cultura: letteratura e storia, storia dell’arte, matematica e fisica, storia naturale, chimica e geografia.

 

Art. 9

Il liceo artistico comprende due sezioni. La prima sezione ha il fine di preparare allo studio della pittura, scultura, decorazione, scenografia nelle scuole dell’accademia. La seconda sezione ha il fine di preparare allo studio dell’architettura nelle scuole superiori ed all’insegnamento del disegno nelle scuole medie. Le due sezioni hanno comune il primo biennio.

 

Art. 10

Nel primo biennio del liceo artistico l’insegnamento di ciascuna materia di cultura è comune alle due sezioni, nel secondo bienni sono comuni solo idue insegnamenti di letteratura e storia e di storia dell’arte.

 

Art. 11

Gli alunni iscritti a ciascuna sezione del liceo artistico hanno l’obbligo della frequenza per tutte le materie d’insegnamento.

 

Art. 12

Con l’esame di maturità dalla prima sezione del liceo artistico si accede all’accademia di belle arti. Con l’esame di maturità dalla seconda sezione del liceo artistico si accede alla scuola superiore di architettura.

 

Art. 13

L’abilitazione all’insegnamento del disegno negli istituti di istruzione media si consegue per esame di Stato al quale è ammesso chi abbia superato l’esame di maturità dalla seconda sezione del liceo artistico o sia provveduto della licenza da istituto d’arte o da liceo femminile.

 

Art. 14

La disposizione dell’art. 28 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è applicabile anche alle cattedre di materie artistiche, di fisica, storia naturale e chimica del liceo artistico. Disposizioni per le regie scuole superiori di architettura.

 

Art. 15

Lo stato giuridico ed economico del personale insegnante delle regie scuole superiori di architettura, di cui all’art. 32 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è identico a quello del personale insegnante delle regie università ed istituti superiori: in tale materia, come in quelle dell’ordinamento degli studi, dell’insegnamento, degli studenti e degli esami nelle anzidette scuole si applicano esclusivamente le disposizioni generali vigenti per le regie università ed istituti superiori, ai quali le regie scuole superiori anzidette sono a tutti gli effetti equiparate. Salvo il disposto dell’art. 12, secondo comma, del presente decreto, nulla è innovato alle norme degli artt. 64, 65 e 81 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del Regio Decreto 29 giugno 1924, n. 1239, circa l’ammissione degli studenti alle regie scuole superiori di architettura. Ogni altra norma speciale relativa al funzionamento delle regie scuole superiori di architettura è determinata nella convenzione di cui al 2ø comma dell’art. 32 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Disposizioni per la regia scuola di recitazione.

 

Art. 16

Alla regia scuola di recitazione di Roma (5) è preposta una commissione artistica di cinque persone nominate per due anni dal Ministro per la pubblica istruzione. La predetta commissione esercita anche le funzioni di consiglio di amministrazione, aggregandosi a tal fine il direttore della scuola ed un insegnante di ruolo designato dal consiglio delle scuole. Disposizioni comuni.

 

Art. 17

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all’incremento delle arti e delle industrie ad esse collegate. Al fine anzidetto il Ministro per la pubblica istruzione, accordandosi ove occorra con altri Ministri competenti ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, è autorizzato: 1° ad istituire corsi speciali, temporanei o permanenti, facoltativi od obbligatori, per insegnamenti che pur non essendo compresi nei programmi ordinari siano riconosciuti necessari ai fini dell’incremento dell’arte e delle industrie artistiche; 2° a favorire l’organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale organizzazione; 3° a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell’arte e delle industrie artistiche. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attività di cui ai nn. 2 e 3 anche con fondi forniti dal proprio bilancio.

 

Art. 18

Il servizio di cassa degli istituti di istruzione artistica è affidato, previa autorizzazione del Ministero, a un istituto di emissione oppure a una cassa postale o ad altra cassa o istituto di credito. Le somme sono depositate possibilmente in conto corrente fruttifero; i frutti sono iscritti in entrata nel bilancio dell’esercizio successivo alla loro maturazione ed erogati ai fini di ciascun istituto secondo le norme dell’art. 46 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. I pagamenti a carico del conto corrente suddetto sono effettuati mediante ordini a firma del presidente del consiglio di amministrazione o di altro consigliere da lui delegato e del capo dell’istituto o di altro insegnante di ruolo da lui delegato. Quando il presidente del consiglio di amministrazione è lo stesso capo d’istituto, la seconda firma sarà apposta dal funzionario amministrativo di grado più elevato o da altri da lui delegato. Anche la custodia dei valori dovrà affidarsi ad uno degli enti e istituti di cui al primo comma.

 

Art. 19

Il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze ha facoltà di autorizzare istituti di istruzione artistica ed enti che amministrano tali istituti o contribuiscono al loro mantenimento a contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti o con altri istituti di redito per provvedere ad acquisto di aree, a costruzione od acquisto, adattamento, restauro, ed arredamento di edifici per gli istituti suddetti. La estinzione di tali mutui si effettua al massimo in cinquanta anni. Il pagamento degli interessi può essere assunto in tutto o in parte dal Ministero a seconda della disponibilità dei fondi sull’apposito capitolo del bilancio in esercizio. La quota di ammortamento del capitale dato a mutuo e quella di interesse eventualmente non assunta dal Ministero della pubblica istruzione fanno carico al bilancio dell’ente mutuatario. Nulla è mutato, salvo quanto è disposto dal presente decreto, alle norme che regolano i mutui della cassa depositi e prestiti.

 

Art. 20

I progetti dei lavori e forniture, per cui viene contratto il mutuo a norma dell’articolo precedente, sono approvati dal Ministro per l’istruzione, sentita la competente soprintendenza alle opere d’arte medioevale e moderna od altro ufficio tecnico governativo, e su conforme parere di una speciale commissione tecnica da nominarsi ai sensi dell’art. 4 del regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 (6).

Art. 21

 

L’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. art. 2359. Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per i risanamento della città di Napoli. Tutti gli atti e contratti relativi all’acquisto delle aree, alla costruzione, all’adattamento, restauro ed arredamento degli edifici sono registrati con il diritto fisso di lire 10 ed occorrendo formalità ipotecarie sarà dovuta la tassa fissa di lire 10 (7).

 

Art. 22

Chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

 

Art. 23

L’insegnante in esperimento, nominato ad altra cattedra della stessa materia in seguito a concorso può conseguirvi la stabilità nei modi prescritti dagli art. 4 e 13 della legge 6 luglio 1912, n. 734, quando sia compiuto il triennio dalla nomina in esperimento alla cattedra precedentemente occupata. L’insegnante stabile nominato ad altra cattedra della stessa materia in seguito a concorso vi conserva la stabilità; però, dopo un anno di insegnamento nella nuova cattedra, può essere sottoposto ad una o più ispezioni: dopo le quali, e in ogni caso entro tre anni ultima nomina,il Ministro ha facoltà di restituirlo al posto precedentemente occupato o di destinarlo ad altro di egual grado, pel quale, a giudizio insindacabile del Ministro, sia ritenuto idoneo.

 

Art. 24

L’obbligo d’orario di ciascun insegnante di ruolo è determinato dalle speciali disposizioni proprie di ciascun ordine di scuole o dei singoli istituti. Entro i limiti dell’orario obbligatorio ciascun insegnante di ruolo può essere obbligato ad assumere insegnamento diverso da quello indicato dal titolo del posto occupato.

 

Art. 25. (8).

Disposizioni transitorie

 

Art. 26

Sino a quando non sia provveduto all’emanazione di speciali regolamenti per l’esecuzione del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, nei regi istituti d’istruzione artistica continueranno ad osservarsi, in quanto siano applicabili e non contrastino col suddetto Regio Decreto e col presente, le disposizioni del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, del decreto-legge luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1826 (9), del Regio Decreto – legge 31 ottobre 1919, n. 2211 (10) e del Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2849 (11).

 

Art. 27

Sino a tanto che non siano approvati gli statuti e i ruoli organici dei regi istituti d’arte di Lucca, Massa, Modena, Parma ed Urbino, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato alla gestione degli istituti anzidetti in base ai ruoli organici preesistenti e secondo le norme comuni vigenti per gli istituti d’istruzione artistica, fermo restando il disposto dell’art. 79,3° comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, ed escluse ulteriori assegnazioni ai predetti istituti di altro personale dei ruoli delle accademie e degli istituti di belle arti. Al fine di avviare il funzionamento dei suddetti istituti, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di assumere, senza concorso, personale in esperimento, e di destinare temporaneamente personale di ruolo di istituti di istruzione artistica e di altre amministrazioni dello Stato; le spese per il personale in parola sono a carico del bilancio dei singoli istituti. Il personale anzidetto potrà, dopo almeno un anno di servizio, essere nominato stabilmente a posti dei ruoli organici degli istituti indicati, sentito il parere di speciale commissione da nominarsi ai sensi dell’art. 4 del regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 (6).

 

Art. 28

Le disposizioni relative allo stato giuridico dei direttori e dei professori, contenute nel regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e nel presente, sono applicabili, in deroga all’art. 5 del Regio Decreto 21 maggio 1924, n. 1200, nelle scuole ed istituti industriali con finalità prevalentemente artistica indicate nell’elenco annesso all’anzidetto decreto.

 

Art. 29

Nei casi, in cui a norma dell’art. 5,1ø comma, del regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200, sia da promuoversi il parere o il giudizio del consiglio superiore per l’istruzione agraria industriale e commerciale o del suo comitato amministrativo, il Ministro per la pubblica istruzione promuoverà invece il parere o il giudizio di una speciale commissione da nominarsi ai sensi dell’art. 4 del Regio Decreto 21 dicembre 1922, numero 1726 (6).

 

Art. 30

I professori di architettura delle regie accademie di belle arti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, qualora vengano assegnati alle regie scuole superiori di architettura in virtù dell’art. 81, 1ø comma, del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, non potranno essere successivamente assegnati ad università o istituti superiori escluse le altre regie scuole superiori di architettura che saranno eventualmente istituite. Per effetto della soppressione del corso speciale di architettura nella regia accademia di belle arti di Roma, il professore di ruolo di architettura della regia accademia predetta, passerà dal 1ø novembre 1926, a far parte, come professore stabile, della regia scuola superiore di architettura di Roma. Il medesimo sarà considerato in soprannumero ai posti di ruolo dei professori assegnati alla detta scuola con la tabella D, annessa al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e modificata dall’art. 21 del Regio Decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sino a che non si renda vacante uno di tali posti, che sarà occupato dal professore suddetto.

 

Art. 31

Al professore di plastica della figura della regia accademia di belle arti di Carrara, ai professori di disegno di figura e di decorazione pittorica, di plastica decorativa, di architettura e prospettiva del regio istituto di belle arti di Lucca in servizio di ruolo alla data dell’entrata in vigore del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è accordato come beneficio personale il grado di trattamento economico assegnato, in virtù,del regio decreto 11 novembre 1923,n. 2395 ai professori dello stesso o di analogo titolo nelle altre accademie ed istituti di belle arti, di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 734; è computato nel nuovo grado di servizio riconosciuto nel grado precedentemente occupato,diminuito di tanti anni quanti ne sono prescritti per il conseguimento di tutti gli aumenti periodici nel grado medesimo.

 

Art. 3

Il Ministro per la pubblica istruzione, prescindendo dall’osservanza del 2° comma dell’art. 52 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, ha facoltà di nominare a posti di ruolo del personale insegnante di cui alla tabella n. 38 dell’allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (12), i due professori straordinari in servizio anteriormente al 1912 presso l’Istituto di belle arti di Napoli. Per i suddetti insegnanti e per quelli di cui all’articolo precedente la disposizione dell’art. 55, 2ø comma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è sospesa, se non sia già stata applicata, per un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 33

Nella prima applicazione del presente decreto gli attuali alunni del secondo biennio dei licei artistici dichiareranno a quale delle due sezioni di cui all’art. 9 del presente decreto intendano essere inscritti.

 

Art. 34

Il personale di cui al 2° e 3ø comma dell’art.79 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 che venga assegnato nel ruolo del nuovo istituto d’arte ad un grado superiore a quello occupato nei ruoli del personale delle accademie e degli istituti di belle arti conseguirà la differenza di stipendio a titolo di assegno personale pensionabile da corrispondersi a carico del bilancio dell’istituto d’arte e direttamente da esso. La quota di pensione relativa a detto assegno sarà parimenti a carico del bilancio dell’istituto.

 

Art. 35

E’abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto. Le disposizioni degli artt. 26 e 27, 1ø comma, hanno effetto dal 1° novembre 1924. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37 e convertito in Legge dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262.
(2) T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
(3) art. 32 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
(4) ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.
(5) scuola sostituita dalla Accademia d’arte drammatica con R.D.L. 1ø luglio 1937, n. 1369.
(6) soppressione del consiglio superiore di antichità e belle arti e istituzione di una commissione centrale.
(7) Per la misura delle tasse fisse di registro vedi Registro (Imposta di).
(8) Abrogato dal D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1174.
(9) norme per la nomina degli insegnanti supplenti, incaricati e straordinari negli istituti di istruzioneartistica e musicale.
(10) modifiche alla L. 6 luglio1912, n. 734.
(11) provvedimenti speciali per l’insegnamento nei regi istituti di belle arti, di musica e d’arte drammatica.
(12)ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.