Ordinanza Ministeriale 28 marzo 1985

Ordinanza Ministeriale 28 Marzo 1985

Iscrizioni, scrutini ed esami nei Conservatori di Musica e nelle Accademie di Belle Arti

TITOLO I

Conservatori di Musica

Capo I

Domande ed esami di ammissione – Iscrizioni – Trasferimenti

 

Art. 1

Le domande per l’esame di ammissione al Conservatorio di Musica previsto dall’art. 203 del D.L. Lgt. 5.5.1918 n. 1852 e dall’art. 5 del R.D. 11.12.1930, n. 1945 dovranno essere presentate dal 1° al 30 aprile (1). Requisito indispensabile è il possesso della licenza elementare, salvo allorché trattasi di casi di allievi dotati di singolarissime attitudini come previsto dall’art. 204 – comma 5° del richiamato D.L. Lgt. 5.5.1918, n. 1852.

Gli esami di ammissione si svolgeranno improrogabilmente entro il 15 luglio.

 

Art. 2

Nella domanda di ammissione i candidati sono tenuti ad indicare la Scuola (o strumento) prescelta. Nella domanda dovrà, altresì, essere dichiarato dal candidato o da uno dei genitori per i minori il nome, il cognome e l’indirizzo dell’insegnante che ha curato la preparazione del candidato stesso. La dichiarazione va fatta anche se negativa.

L’esame di ammissione è teso all’accertamento delle attitudini generiche allo studio della musica e di quelle specifiche per la Scuola (o strumento) richiesta.

Le Commissioni procederanno all’accertamento delle attitudini musicali dei candidati mediante singole prove a) uditive; b) ritmiche; c) di coordinamento motorio.

Nel medesimo tempo le Commissioni accerteranno l’idoneità allo studio della Scuola (o strumento) prescelta tenendo conto dell’età dei candidati.

Per l’ammissione al 1° anno non è necessaria l’esecuzione strumentale. Per l’Ammissione ad anni di corso successivi al primo le prove consisteranno in esecuzione di brani corrispondenti al grado di difficoltà dell’anno di corso.

I candidati idonei saranno inclusi nelle graduatorie per singola scuola (o strumento) con un punteggio in decimi ed eventuali frazioni centesimali. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.

I voti ed il giudizio riportato da ciascun candidato devono risultare da motivazione adeguatamente articolata, integralmente verbalizzata e sottoscritta da tutti i membri delle commissioni.

(1) Nella prima applicazione della presente ordinanza i termini sono fissati dal 1° aprile al 10 maggio.

 

Art. 3

Sulla base delle graduatorie di cui al precedente articolo saranno disposte le ammissioni alle singole scuole limitatamente al numero dei posti disponibili.

Potrà essere dato scorrimento alle graduatorie dopo che si sia proceduto ad includere nelle classi:

1) i candidati esterni per cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 222 del D.L. Lgt. 5.5.1918, n. 1852;

2) gli allievi interni che chiedono entro il termine del 31 luglio il trasferimento da altro Conservatorio per gravi motivi di famiglia e/o trasferimento della stessa.

Il numero degli allievi delle classi iniziali deve in ogni caso comportare l’attivazione di classi in numero non superiore a quelle dell’anno scolastico precedente.

Le domande di iscrizione e di trasferimento dovranno essere presentate entro il 31 luglio, salvi i casi in cui l’iscrizione

sia subordinata al superamento di esami nella sessione autunnale. In quest’ultimo caso le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro i cinque giorni successivi al termine degli esami.

 

Art. 4

Gli allievi ammessi al Conservatorio che si trovino in età dell’obbligo scolastico sono tenuti a frequentare la scuola media annessa.

 

Art. 5

Le Commissioni per l’esame di ammissione sono nominate dal direttore secondo quanto previsto dall’art. 228 del D.L. Lgt. 5.5.1918, n. 1852 e sono formate in linea normale di tre membri scelti fra i professori dell’Istituto di cui almeno uno deve essere insegnante di Teoria e Solfeggio, di Didattica della musica o di Propedeutica musicale. Tuttavia è in facoltà del direttore formare le commissioni fino a un massimo di sette membri compreso il presidente; le Commissioni così composte devono comprendere almeno due membri scelti tra docenti di Teoria e solfeggio o di Didattica della Musica o di Propedeutica musicale.

Può essere chiamato a far parte delle Commissioni anche qualche esaminatore estraneo.

Le Commissioni per gli esami di ammissione non possono variare nella composizione durante il corso degli esami per ogni singola disciplina.

Si applicano agli esami di ammissione le disposizioni di cui ai successivi articoli 14-(comma 2° e 3°) e 15-(comma 1° e 2°).

 

Art. 6

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche per gli studenti stranieri.

 

Art. 7

Al termine degli esami di ammissione i direttori invieranno al Ministero della pubblica istruzione – Ispettorato per l’istruzione artistica – una dettagliata relazione sull’andamento degli esami.

 

Capo II

Scrutini ed esami -Presentazione delle domande – Diario delle prove – Trasferimenti di sede di esame

 

Art. 8

Gli alunni conseguono il passaggio all’anno di corso successivo per scrutinio; se l’anno di corso frequentato sia l’ultimo del periodo inferiore, medio o superiore, per esame.

Per conseguire la promozione in base allo scrutinio finale occorre aver riportato una votazione media non inferiore agli 8/10 sia nella materia principale che nelle materie complementari ed avere riportato almeno 8/10 nella condotta.

Coloro che non ottengono la promozione per scrutinio saranno ammessi agli esami di promozione della 1ª sessione per le materie nelle quali abbiano conseguito una votazione di almeno 5/10, purché abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nella condotta.

Coloro che riporteranno nello scrutinio finale una votazione inferiore ai 5/10 saranno ammessi a sostenere gli esami soltanto nella 2ª sessione.

Parimenti, gli allievi privatisti che negli esami di 1ª sessione conseguono una votazione inferiore ai 6/10, saranno ammessi a sostenere gli esami della 2ª sessione.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche per l’ammissione alla 1ª sessione degli esami di compimento e di diploma ed alla 2ª sessione.

Per l’attribuzione delle votazioni, secondo quanto disposto dagli artt. 232 e 233 del regolamento approvato con D.L. Lgt. 5.5.1918, n. 1852, si applicano i criteri seguenti:

  1. a) il voto di ogni singola prova sarà dato dalla media aritmetica delle votazioni attribuite da ciascun commissario;
  2. b) il voto finale di licenza, compimento o diploma viene determinato sulla base della media aritmetica delle votazioni delle singole prove;
  3. c) la facoltà di arrotondamento di punti 0,50 di cui all’art. 233 è esercitabile unicamente nei confronti dei candidati interni ed esclusivamente per quanto riguarda il voto unico finale e non i voti intermedi delle singole prove;
  4. d) qualora in una delle prove di esame il candidato consegua una votazione inferiore a 5/10 non è possibile procedere a compensazione; conseguentemente dovranno essere sostenute nella 2ª sessione tutte le prove in cui si sia ottenuta una votazione inferiore ai 6/10;
  5. e) sono da considerare singole prove d’esame classificabili con voto autonomo e, quindi, suscettibili di riparazione nella 2ª sessione quelle che il R.D. 11.12.1930, n. 1945 determina con un numero arabo e con lettere maiuscole ancorché sottodistinte in lettere minuscole.

Il ritiro, anche se giustificato, durante l’esame, comporta la ripetizione di tutte le prove nella 2ª sessione.

 

Art. 9

Le prove d’esame di diploma, di compimento di periodo e di licenza delle materie complementari sono stabilite dal R.D.11 dicembre 1930, n. 1945 e dal R.D. 20/11/1941, n. 1425, dal D.M. 6/9/1984 in applicazione della legge 2.5.1984, n. 106 (istituzione della suola di chitarra) e dal D.M. 31.1.1985 (scuola sperimentale di composizione).

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti necessari per assicurare uniformità di svolgimento degli esami in tutte le istituzioni scolastiche interessate (vedasi all. 1).

Possono essere rilasciati diplomi solo per le Scuole previste dalla normativa vigente, nonché per il corso di clavicembalo e per la Scuola sperimentale di composizione.

Per i corsi straordinari o speciali verrà rilasciato il previsto attestato.

Non sano ammessi candidati privatisti alle prove di esame dei corsi straordinari e dei corsi speciali.

 

Art. 10

Gli esami di diploma, di compimento di periodo e di licenza delle materie complementari avranno inizio per la sessione estiva a partire dal primo giorno non festivo successivo al termine delle lezioni. La sessione autunnale di esami avrà inizio il primo settembre ed avrà termine non oltre il 30 settembre, fatta eccezione per gli esami di diploma dellascuola sperimentale di composizione.

Gli aspiranti agli esami di cui al comma precedente dovranno presentare al Capo d’istituto domanda entro i termini dal

1° al 30 aprile (2), specificando la sessione nella quale intendono sostenere l’esame stesso; i candidati privatisti possono essere ammessi solo se presso il Conservatorio prescelto funziona con regolare autorizzazione ministeriale la scuola o il corso per il quale intendono presentarsi agli esami.

Le domande di ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, devono essere presentate ad un solo Istituto. Qualora per comprovata necessità, il candidato sia costretto entro i termini stabiliti dalla presente Ordinanza a cambiare Istituto, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove.

Un elenco completo dei candidati privatisti fornito di generalità e indirizzo e diviso per materie d’esame dovrà essere trasmesso da ciascun Conservatorio e Istituto Musicale pareggiato entro il 31 maggio a tutti gli altri Conservatori e agli Istituti musicali pareggiati.

Il diario degli esami sarà fissato dai Direttori, i quali, peraltro, potranno anticipare di qualche giorno gli eventuali esami delle materie complementari per gli alunni che dovessero sostenere gli esami di diploma di composizione.

Il calendario completo degli esami dovrà essere pubblicato a cura del Direttore all’albo dell’Istituto non più tardi del giorno antecedente l’inizio ella sessione. Copia di esso dovrà essere trasmessa al Ministero della P.I. – Ispettorato per l’Istruzione artistica.

(2) Nella prima applicazione della presente ordinanza i termini sono fissati dal l° aprile al 10 maggio.

 

Art. 11

Negli Istituti Musicali pareggiati, sia gli esami di diploma che quelli di compimento avranno luogo, fatta eccezione per gli esami di diploma di composizione, nei giorni che saranno fissati, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, dai singoli Direttori, previo accordo con il Commissario ministeriale.

Nessuno dei detti esami potrà, in alcun caso, avere inizio senza la presenza del Commissario.

 

Art. 12

Ai sensi dell’art. 60 del R.D. 4/5/1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per l’eventuale riparazione, devono essere sostenute nel medesimo Istituto.

Per circostanze di eccezionale gravità il Ministero della P.I. può consentire, prima dell’inizio degli esami, il trasferimento del candidato ad un determinato Istituto di diversa sede sentito il direttore dell’Istituto di provenienza circa l’attendibilità dei motivi addotti.

I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d’ufficio al Direttore della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata copia della domanda di trasferimento.

Il trasferimento della sede di esame relativamente alla materia principale comporta l’obbligo del trasferimento di sede anche per le materie complementari, sempre che sostenute nella medesima sessione.

Salvi i casi di trasferimento di sede d’esame succitati, è assolutamente vietato presentarsi da privatisti a sostenere esami anche diversi presso Conservatori diversi, nello stesso anno scolastico.

 

Capo III

Costituzione delle Commissioni

 

Art. 13

Per la costituzione delle Commissioni di esame nei Conservatori di musica e negli Istituti Musicali pareggiati si osserveranno le disposizioni contenute nelle leggi relative all’Istruzione Artistica e Musicale, tenendo presente in particolare che per gli esami di compimento inferiore, medio e di diploma è prescritto che delle Commissioni stesse facciano parte uno o due Commissari estranei (cfr. art. 71 R.D. 31/12/1923, n. 3123) con la possibile eccezione per gli esami di contrabbasso e dei singoli strumenti a fiato (art. 17 R.D. n. 1945 del 11/12/1930).

Per quanto riguarda la composizione delle Commissioni si rinvia agli artt. 228 e 230 del D.L. Lgt. 1852/1918. La disposizione di cui all’art. 230 si applica anche per gli esami di compimento inferiore

(art. 20 R.D. 11/12/1930, n. 1945).

Il Direttore può delegare la presidenza delle Commissioni. Sia il Direttore che l’eventuale delegato devono essere considerati membri effettivi delle Commissioni.

 

Art. 14

Ai sensi dell’art. 230 del R.D. 1852/1918 la nomina dei membri esterni è di competenza del direttore. Dovranno, in ogni modo, essere preventivamente sottoposte al Ministero quelle proposte di nomina che comportino per i Commissari l’autorizzazione all’uso del mezzo aereo.

La nomina a Commissario esterno si configura come servizio di Istituto. Non sono ammesse rinunzie se non nei casi di esigenze di servizio del Conservatorio di appartenenza o nei casi che comporterebbero la richiesta di aspettativa o di congedo straordinario per gravi motivi ai sensi della normativa vigente.

Qualora venga meno la disponibilità dei membri designati, possono far parte di commissione di esame anche quei docenti che siano titolari di materia affine a quella per cui la Commissione viene predisposta. Per la determinazione dell’affinità oggettiva tra le materie di esame e quelle di titolarità dei docenti si fa riferimento ai relativi decreti ministeriali. Resta salva la facoltà di ogni direttore di determinare in via subordinata l’affinità soggettiva sulla base degli studi e del curriculum artistico professionale di ciascun docente.

Le commissioni permangono nella stessa composizione anche nella 2ª sessione salvo casi di documentata indisponibilità di uno o più commissari.

Non sono ammesse sostituzioni temporanee di membri delle commissioni nel corso della sessione di esame. In caso di indisponibilità di uno o più commissari il direttore opererà sostituzioni a titolo definitivo.

Negli Istituti Musicali pareggiati, il Commissario Ministeriale non è compreso nel numero dei membri richiesti per la formazione delle varie Commissioni. Egli dovrà assistere sempre nella qualità di presidente, allo svolgimento dei lavori di ciascuna Commissione.

 

Art. 15

I candidati privatisti non potranno in nessun caso essere assegnati a Commissioni delle quali facciano parte gli insegnanti che li hanno preparati anche se trattasi di materia diversa da quella impartita: a tale fine gli insegnanti sono tenuti a dichiarare per iscritto alla Direzione dell’istituto i nominativi degli alunni da essi preparati che intendono presentarsi agli esami nell’Istituto stesso, qualunque sia la materia, dichiarando, inoltre i nomi dei candidati per i quali avessero effettuato audizioni. Tali dichiarazioni vanno fatte anche se negative e devono essere depositate in segreteria entro il 31 maggio.

Su ogni verbale di esame i singoli membri delle Commissioni dichiareranno, inoltre, di non aver impartito lezioni private ai candidati.

Parimenti ciascun candidato privatista è tenuto a dichiarare le generalità complete e l’indirizzo degli insegnanti che ne hanno curato la preparazione.

L’accettazione delle domande dei privatisti è subordinata alla possibilità da parte del Conservatorio di costituire commissione senza la partecipazione dei docenti che abbiano curato la preparazione dei candidati stessi sia per la materia principale che per quelle complementari; in caso contrario le domande in questione dovranno essere trasmesse ad altro Conservatorio a scelta del candidato. Qualora il numero dei candidati lo richieda possono essere eccezionalmente costituite, a giudizio del direttore, più commissioni per lo stesso tipo di esame. In tale caso l’elenco dei candidati esterni assegnati alle varie Commissioni dovrà essere compilato in base all’ordine alfabetico dei nominativi dei candidati.

Non è ammessa l’accettazione di domanda di partecipazione agli esami da parte di candidati che siano anche docenti del medesimo Conservatorio di Musica o sezione staccata.

 

Capo IV

Esami di diploma di composizione

 

Art. 16

I Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati nei quali esiste la cattedra di Composizione pareggiata dovranno comunicare telegraficamente al Ministero – Ispettorato Istruzione Artistica – Div. I Sez/I se vi siano candidati agli esami di diploma di composizione entro il termine del 10 maggio per la sessione estiva e del 25 luglio per quella autunnale.

Per quanto riguarda gli esami di diploma della scuola sperimentale di Composizione, in considerazione della lunghezza dei tempi richiesti dalla prova d’esame, i Direttori vorranno segnalare al Ministero – Ispettorato Istruzione Artistica – la presenza di candidali entro il termine del 30 aprile per la sessione estiva e del 10 luglio per quella autunnale.

 

Art. 17

Le prove scritte degli esami di diploma di composizione della sessione estiva dovranno svolgersi nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali pareggiati nei quali la composizione costituisce un insegnamento pareggiato, con il seguente ordine e le seguenti modalità:

  1. a) il giovedì successivo al 21 giugno, alle ore 8: Composizione della prima parte di un primo tempo di quartetto o di sonata, su tema assegnato dal Ministero;
  2. b) il lunedì seguente, alle ore 8: Composizione di tre variazioni per piccola orchestra su tema assegnato dal Ministero. Per lo svolgimento delle prove sono assegnate 36 ore di tempo durante le quali il candidato rimarrà chiuso in una apposita aula dell’Istituto fornita di pianoforte;
  3. c) il venerdì seguente, alle ore 8: Analisi per iscritto di un brano musicale indicato dal Ministero. Per lo svolgimento di tale pezzo sono assegnate 12 ore durante le quali il candidato rimarrà chiuso in apposita aula dell’Istituto fornita di pianoforte;
  4. d) il lunedì seguente, alle ore 19: Consegna dei temi ministeriali per la composizione di un pezzo sinfonico o di una scena lirica o di un brano di oratorio a scelta del candidato.

La presentazione degli elaborati alla prova d) dovrà avvenire non più tardi delle ore 10 del 15° giorno dalla consegna.

Le prove degli esami di diploma della scuola sperimentale di composizione della sessione estiva si svolgeranno secondo il seguente calendario con le modalità e le procedure fissate dal D.M. 31.1.1985.

1° lunedì di giugno, ore 8: Analisi.

Il mercoledì seguente, ore 8: Consegna dell’indicazione ministeriale per la composizione di cui al punto b) art. 9 del programma di esame.

Gli elaborati dovranno essere presentati non più tardi delle ore 10 del 45° giorno dalla consegna dell’indicazione ministeriale (3).

Negli Istituti Musicali pareggiati il Commissario Ministeriale il quale, a norma dell’art. 4 del R.D. 15/5/1930, n. 1170, presiede le Commissioni, qualora nell’Istituto cui è destinato vi siano candidati agli esami per lo svolgimento delle prime tre prove scritte del diploma di composizione, dovrà trovarsi sul posto il giorno di inizio degli esami alle ore 8.

Ultimata la consegna ai candidati dei temi relativi alla quarta prova di composizione, il Commissario che sia insegnante presso il Conservatorio dovrà tornare al suo Istituto ove deve partecipare ai lavori delle Commissioni esaminatrici. La revisione delle prove scritte non dovrà iniziare prima del ritorno del Commissario.

Il Commissario oltre agli esami di Composizione, dovrà presiedere tutti gli esami di diploma, di compimento di periodo e di licenza della materia complementare dei vari corsi.

3) Per l’a.s. 1984/85 gli elaborati dovranno essere presentati entro il 60° giorno dalla consegna come previsto dal D.M. 4 aprile 1979.

 

Art. 18

Le prove relative agli esami di 2ª sessione di diploma di Composizione dovranno svolgersi nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali pareggiati nei quali la cattedra di Composizione è pareggiata con il seguente ordine:

– il giovedì successivo all’inizio della sessione, ore 8: Prova a)

– il lunedì seguente, ore 8: Prova b)

– il venerdì seguente, ore 8: Prova c)

– il lunedì seguente, ore 10: Prova d)

La presentazione degli elaborati relativi alla prova d) dovrà avvenire non più tardi delle ore 10 del 15° giorno dalla consegna.

Le prove di esame del diploma di Scuola sperimentale della composizione si svolgeranno con il seguente ordine:

– il venerdì successivo all’inizio della sessione, ore 8: Analisi

– il lunedì seguente, ore 8: Consegna dell’indicazione ministeriale per la composizione di cui al punto b) art. 9 del programma di esame.

Negli Istituti Musicali pareggiati il Commissario Ministeriale dovrà trovarsi sul posto il giorno di inizio degli esami alle ore 8 qualora vi siano candidati agli esami di diploma di Composizione e dovrà rimanere per lo svolgimento delle prime tre prove scritte; ultimata la consegna dei temi relativi alla quarta prova, il Commissario dovrà ritornare presso il Conservatorio cui appartiene per partecipare ai lavori delle Commissioni esaminatrici. La revisione delle prove scritte non potrà iniziarsi prima del ritorno del Commissario.

Al termine di ciascuna sessione d’esame sarà cura dei Direttori inviare a questo Ministero – Ispettorato Istruzione Artistica – un elenco completo dei candidati privatisti.

 

Capo IV

Disposizioni comuni

 

Art. 19

Nella 2ª sessione gli esami avranno luogo con le stesse modalità fissate nella 1ª.

 

Art. 20

Il verbale di esame deve riportare, per ogni prova, la votazione attribuita dalla Commissione.

 

Art. 21

L’esecuzione o analisi di brani di autore moderno prevista in alcune prove di esame può intendersi riferita anche ad autori attivi prevalentemente tra l’800 e il ’900.

L’esecuzione o analisi di brani di autore contemporaneo deve intendersi riferita ad autori del ’900.

 

Art. 22

Come «concerto moderno» può essere presentato in sede di esame anche una composizione che, pur non riportando la intestazione di «concerto», presenti caratteristiche di importante composizione solistica con orchestra.

Art. 23

Tutte le prove scritte devono essere compilate a penna, o, se a matita, trattate con fissatore.

 

Art. 24

Per le prove in cui è previsto l’impiego di un accompagnatore al pianoforte ciascun candidato può presentarsi con il proprio pianista.

Nei verbali di esame dovrà essere presa nota delle generalità complete e dell’indirizzo dell’accompagnatore al pianoforte.

 

Art. 25

Le prove di esecuzione relative agli esami di diploma e di compimento nei vari strumenti e nel canto dovranno essere pubbliche.

TITOLO II

Accademie di belle arti

Capo I

Domande di iscrizione – Esami di ammissione – Trasferimenti

 

Art. 26

Possono partecipare agli esami di ammissione alle Accademie di Belle Arti i candidati che siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico da almeno quattro anni e che si trovino al 18° anno di età.

Non sono sottoposti a tale esame i candidati in possesso della licenza di Maestro d’arte, del diploma di Maturità di Arte Applicata e del diploma di Maturità Artistica di 1ª sessione.

 

Art. 27

Le domande di partecipazione agli esami di ammissione nonché le domande di iscrizione per coloro che sono esonerati dall’esame di ammissione devono essere presentate dal 20 giugno al 20 luglio.

Negli altri casi le domande di iscrizione devono essere presentate entro cinque giorni dal termine degli esami.

Gli aspiranti all’ammissione alla Accademia, che nel corso dell’anno scolastico sostengono esami di maturità, dovranno presentare le relative domande, nei termini predetti, con riserva di produrre il diploma di maturità prima dell’inizio delle lezioni.

Le domande presentate oltre i termini previsti saranno esaminate ed eccezionalmente accolte direttamente dai singoli Direttori delle Accademie interessate previo accertamento della validità dei motivi addotti.

 

Art. 28

Le domande di trasferimento da un Istituto all’altro potranno essere accolte solo per documentati motivi di famiglia o di salute a giudizio del Consiglio dell’Accademia cui è stata presentata la domanda di trasferimento. Il Consiglio dovrà acquisire ai fini della deliberazione il nulla osta del Direttore dell’Accademia di provenienza.

Eventuali domande d’iscrizione o di trasferimento presentate entro il 31 ottobre potranno essere prese in esame solo qualora non comportino aumento delle classi secondo l’organico previsionale nelle Accademie interessate.

 

Art. 29

Gli studenti stranieri che intendano iscriversi alle Accademie di Belle Arti sono tenuti ad osservare la procedura di cui alla C.M. n. 11247 del 9/12/1980 e successive integrazioni. Per essi è indispensabile la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana che l’Accademia provvederà ad accertare nei modi ritenuti più opportuni.

Capo II

Passaggi di corso

Art. 30

Il passaggio dall’uno all’altro anno di corso è regolato dall’art. 126 e seguenti del D.L. Lgt. 5.5.1918, n. 1852.

Art. 31

Gli allievi che, ammessi a frequentare il corso prescelto, intendano passare ad altro corso devono nuovamente sostenere l’esame di ammissione che si svolgerà secondo le modalità sopra indicate.

Devono ugualmente sostenere l’esame di ammissione coloro che, già in possesso del diploma di licenza di Accademia, intendano frequentare uno degli altri corsi e coloro che abbiano sospeso la frequenza dei corsi da almeno tre anni.

 

Capo III

Esami di licenza

 

Art. 32

Gli esami di licenza avranno inizio in 1ª sessione, il lunedì successivo al termine delle lezioni, gli esami di riparazione nonché gli esami di ammissione avranno inizio il 1° ottobre, secondo il calendario che sarà stabilito dal Direttore dell’Accademia e dovranno concludersi entro il termine dell’anno scolastico.

Il calendario completo degli esami dovrà essere pubblicato a cura del Direttore all’albo dell’Istituto non più tardi del giorno antecedente l’inizio della sessione. Copia di esso dovrà essere trasmessa al Ministero della Pubblica Istruzione – Ispettorato Artistico.

 

Art. 33

Le domande di partecipazione agli esami di licenza dovranno essere presentate non oltre dieci giorni prima dell’inizio degli esami.

 

Art. 34

All’esame di licenza dell’Accademia di Belle Arti non sono ammessi candidati privatisti.

 

TITOLO III

Accademia nazionale d’arte drammatica

Capo I

Ammissioni – Bando di ammissione

 

Art. 35

L’ammissione alla Accademia Nazionale d’arte Drammatica avviene per concorso sulla base dei programmi fissati nel bando di cui al seguente art. 36.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 21 anni per gli aspiranti attori e tra i 25 e i 30 anni per gli aspiranti registi.

 

Art. 36

I termini e le ulteriori modalità per la presentazione delle domande saranno rese note con apposito bando emanato dalla direzione dell’Accademia e approvata dal Ministro della Pubblica Istruzione entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Capo II

Esami – Diplomi

 

Art. 37

Gli esami di promozione da una classe all’altra e quelli di licenza si tengono in due sessioni, estiva e autunnale. Quelli di ammissione hanno luogo nella sola sessione autunnale.

I voti, espressi in decimi, sono assegnati collegialmente dalla Commissione esaminatrice che, per gli esami di ammissione è composta dal direttore, o da un suo delegato, dagli insegnanti delle materie fondamentali e da uno delle materie complementari, scelto dal Presidente. Per gli esami di promozione da una classe all’altra la Commissione è composta dal direttore o da un suo delegato e da due insegnanti di cui almeno uno della materia specifica oggetto di esame. Per gli esami di licenza, la Commissione è composta oltre che dal direttore o da un suo delegato da tutti gli insegnanti delle materie fondamentali e di quelle complementari.

 

Art. 38

Alla fine della terza classe gli allievi attori sostengono gli esami di licenza. Gli allievi attori, per conseguire il diploma di licenza, devono riportare sette decimi nella materia fondamentale e una media di sei decimi nelle complementari, con non meno di cinque decimi in ciascuna di queste ultime.

Il corso teorico-pratico di regìa si conclude col terzo anno, al cui termine, esauriti tutti gli esami e saggi prescritti, l’allievo che abbia ottenuto la votazione di otto decimi nelle materie fondamentali e almeno sei decimi in quelle complementari consegue l’attestato di aver compiuto il corso triennale. Ai fini del conseguimento del diploma, in un quarto anno gli allievi registi hanno l’obbligo di compiere il loro perfezionamento presso una compagnia di riconosciute virtù artistiche, o presso un insigne maestro italiano o straniero. Al termine dell’anno, dopo superate le prove di esame consistenti in un ampio rapporto sulla esperienza fatta durante l’anno e in un esame scritto e orale, su un tema di regìa dato dalla Commissione due mesi avanti, l’allievo potrà conseguire il diploma di regista.

La Commissione potrà anche tener conto di attestati autorevoli sull’attività artistica svolta dal candidato nel corso dell’anno. L’esito degli esami dovrà essere espresso con un voto in decimi.

 

Art. 39

Le esercitazioni interne e i pubblici saggi annuali previsti dall’art. 24 del R.D. 25.4.1938, n. 742 costituiscono momento distinto dagli esami delle singole materie i cui programmi sono riportati nel D.M. 25.9.1946 e, pertanto, non sono valutabili ai fini del superamento degli esami stessi, fatta eccezione per i saggi previsti per gli allievi registi ai soli fini del superamento degli esami dell’insegnamento di Regìa.

 

Titolo IV

Accademia nazionale di danza

Capo I

Domande di ammissione – Esami di ammissione – Iscrizioni

 

Art. 40

Il corso ordinario dell’Accademia nazionale di danza si articola in corso normale, corso di perfezionamento e corso di avviamento coreutico.

Le ammissioni ai singoli corsi avvengono sulla base delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

Art. 41

Il primo anno del corso normale, articolato in periodo inferiore di 3 anni, periodo medio di 3 anni e periodo superiore di 2 anni, possono accedere alunni di ambo i sessi di età non inferiore ai 10 e non superiore ai 12 anni per le femmine e non inferiore ai 10 e non superiore ai 14 per i maschi. Per il compimento dell’età si fa riferimento all’anno solare.

Le domande di ammissione, indirizzate al direttore dell’Accademia, devono essere presentate entro il termine dal 1° al 30 aprile (4).

L’ammissione avviene sulla base di una visita medica e di un esame attitudinale articolato in più prove volto ad accertare l’idoneità fisica e la potenziale predisposizione e uno studio sistematico della danza.

L’esame consiste nella esecuzione di alcuni movimenti basilari.

Ad ogni candidato viene attribuito un voto espresso in decimi e frazioni centesimali.

Hanno titolo all’iscrizione i candidati risultati idonei in relazione al numero dei posti disponibili. A parità di punteggio precede si candidato più giovane.

L’iscrizione all’Accademia è subordinata al possesso della licenza elementare. La relativa domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.

Gli allievi dell’Accademia nazionale di danza sono tenuti all’iscrizione e alla frequenza parallela di una scuola media o di una scuola secondaria di 2° grado. Ai fini di agevolare tale inderogabile adempimento sono attivati presso l’Accademia una succursale di scuola media statale e un liceo quinquennale sperimentale coreutico.

(4) Nella prima applicazione della presente ordinanza i termini sono fusati dal l° aprile al 10 maggio.

 

Art. 42

È consentito l’accesso agli esami intermedi e finali del corso normale mediante esame di idoneità.

L’eventuale superamento dell’esame di idoneità implica il conseguimento dei compimenti precedenti.

Per poter accedere al 4° e al 7° anno di corso i candidati esterni devono sostenere gli esami di compimento del periodo inferiore e del periodo medio.

Le domande di ammissione agli anni intermedi vanno presentate nei medesimi termini di cui all’art. 41.

L’accoglimento della domanda è subordinata al conseguimento da parte del candidato della promozione all’anno di corso di scuola media o di scuola secondaria superiore previsto in parallelo con l’anno di corso di danza per il quale sia stata proposta domanda di idoneità.

I candidati esterni sono tenuti a presentare un programma di esame rispondente al corso dell’Accademia precedente a quello per cui chiedono l’idoneità. Il mancato conseguimento della sufficienza nell’esame di Tecnica della danza comporta in ogni caso l’esito negativo dell’esame di idoneità. È concessa la facoltà di riparare nella sessione autunnale a quei candidati che abbiano conseguito la insufficienza in materie diverse da Tecnica della Danza.

I candidati che abbiano compiuto il 23° anno di età possono essere ammessi a sostenere l’esame di diploma anche se non in possesso degli attestati di frequenza o di diploma di una scuola media superiore qualora abbiano compiuto regolare corso di studi coreutici in una scuola di ballo presso un Ente lirico o qualora possano documentare una congrua e qualificata attività professionale quali danzatori presso Enti lirici o compagnie di balletto di alta qualificazione nazionale o internazionale. È in ogni caso richiesto il possesso della licenza di scuola media.

Il giudizio sull’ammissione è formulato dal direttore sentito il Consiglio di Direzione.

 

Art. 43

Il corso di perfezionamento comprende tre specializzazioni triennali per: a) danzatori; b) coreografi e compositori della danza; c) insegnanti di Tecnica della danza accademica e/o moderna.

Alle suddette specializzazioni possono accedere coloro che siano in possesso del diploma di danzatore (VIII anno del corso normale) corredato dal giudizio orientativo della commissione esaminatrice e congiunto a un diploma di scuola media superiore, salvo che per i candidai per i quali ricorra la fattispecie dell’art. 42 u.c.

Le relative domande indirizzate al direttore dell’Accademia nazionale di danza devono essere presentate dal 1° al 30 aprile (5).

L’iscrizione è consentita a candidati di ambo i sessi senza limiti di età. Non è consentito l’accesso ad anni intermedi mediante esame di idoneità.

Coloro che abbiano conseguito il diploma del corso di perfezionamento in una delle tre specializzazioni possono conseguire un ulteriore diploma di altra specializzazione di uno o due anni. L’abbreviazione potrà essere accordata dal direttore sentito il consiglio di direzione.

(5) Nella prima applicazione della presente ordinanza i termini sono fissati dal 1° aprile al 10 maggio.

 

Art. 44

Il corso di avviamento coreutico, della durata di tre anni, si prefigge la formazione di docenti idonei all’insegnamento della Propedeutica della danza e Tecnica della danza dei primi tre anni del corso normale.

L’ammissione al 1° anno è consentita a quei candidati che siano in possesso dell’attestato di compimento del periodo medio del corso normale. I candidati che ne siano privi dovranno sostenere un esame di ammissione, salvo il disposto del successivo 5° comma.

Tutti i candidati sono tenuti a certificare all’atto di presentazione della domanda di iscrizione la parallela frequenza del IV anno, almeno, di una scuola secondaria superiore.

È consentito l’accesso all’anno intermedio e all’anno finale del corso mediante esame di idoneità. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di età e di studio (aver sostenuto l’esame di ammissione o conseguito l’attestato di periodo medio uno o due anni prima; frequentare il IV o V anno di un corso di scuola secondaria superiore).

I candidati che abbiano compiuto il 23° anno di età possono sostenere un esame di idoneità o di attestato finale senza sostenere preventivamente un esame di ammissione, purché in regola con la situazione scolastica.

Per i candidati che abbiano compiuto il 26° anno di età si applica, relativamente agli esami di idoneità e di attestato finale, il disposto del precedente art. 42 u.c.

I candidati tenuti a sostenere l’esame di ammissione dovranno inoltrare dal 1° al 30 aprile domanda indirizzata al direttore dell’Accademia nazionale di Danza (6).

L’esame di ammissione consisterà in prove pratiche e colloqui relativi al programma corrispondente a quello dei sei anni del corso normale.

Saranno oggetto di esame le seguenti discipline: Tecnica della danza, Composizione, Solfeggio, Storia della musica e storia dell’arte.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 31 luglio.

(6) Nella prima applicazione della presente ordinanza i termini sono fissati dal 1° aprile al 10 maggio.

 

Capo II

Scrutini ed esami

 

Art. 45

Nel corso normale il passaggio dal primo anno al secondo e dal secondo al terzo avviene per esami. Il passaggio da un anno all’altro, nell’ambito dei periodi medio e superiore, avviene per scrutinio con votazione espressa in decimi.

La promozione si ottiene con un minimo di sei decimi in ciascuna materia.

Al termine di ciascun periodo di studio in cui è diviso il corso, l’allievo dovrà sostenere un esame per il conseguimento dell’attestato di compimento del periodo.

Gli esami di compimento del periodo inferiore e del periodo medio danno, rispettivamente, accesso al periodo medio e al periodo superiore.

L’esame di compimento del periodo superiore costituisce esame per il conseguimento del diploma di danzatore.

Ogni esame comporta l’attribuzione di un voto espresso in decimi.

È in facoltà della Commissione esaminatrice integrare il voto di esame con un giudizio.

L’esame di diploma prevede la formulazione obbligatoria di un giudizio attitudinale volto ad indirizzare l’allievo nella scelta della specializzazione più idonea alle sue capacità tecniche e attitudinali.

Il conseguimento di un voto inferiore a cinque decimi nella materia principale (Tecnica della danza) comporta, relativamente agli scrutini ed esami di ogni singolo anno di corso, la ripetizione dell’anno: l’insufficienza riportata con qualsiasi voto nelle altre materie e l’insufficienza con cinque decimi in Tecnica della danza consente di ripetere la prova di esame nella 2ª sessione.

Non è, in ogni caso, suscettibile di riparazione nella seconda sessione l’insufficienza in Tecnica della danza riportata con qualsiasi voto in sede di esami di diploma.

 

Art. 46

Nel corso di perfezionamento i passaggi dal primo anno al secondo e dal secondo al terzo avvengono per esame. Agli esami di diploma sono ammessi quegli allievi che, su attestazione del Consiglio di corso, risultino in regola con gli obblighi di frequenza.

Gli esami di diploma si articolano in una serie di prove pratiche, scritte e orali nelle varie discipline dei corsi curriculari e speciali previsti dal piano di studi per ogni specializzazione e nella discussione di una tesi.

I candidati devono sostenere inoltre come prove finali di fronte alla commissione esaminatrice:

  1. a) per il ramo solisti: analisi e discussione di un brano di repertorio a scelta dell’allievo che deve averne curato l’esecuzione e la documentazione;
  2. b) per il ramo coreografi e compositori: analisi e discussione di composizione corale curata dall’allievo;
  3. c) per il ramo insegnanti:

1) una lezione pratica didattica di tecnica di danza;

2) composizione di un saggio per allievi dei corsi medio e superiore della durata di circa 10 minuti.

3) presentazione e discussione di una tesi su una delle materie culturali a scelta del candidato (o su più di una in caso di trattazione interdisciplinare).

 

Art. 47

Nel corso di avviamento la promozione al secondo e al terzo anno viene per scrutinio. L’attestato finale si consegue per esame al termine del terzo anno del corso.

I candidati privatisti possono essere ammessi all’esame per il rilascio dell’attestato solo se in regola con i requisiti scolastici e di età. Per l’idoneità al secondo e al terzo anno i candidati dovranno sostenere un esame su tutto il programma delle discipline relative agli esami di corso per i quali non abbiano conseguito precedente promozione o idoneità.

L’esame per il conseguimento dell’attestato prevede una prova di Tecnica della danza, sia accademica che moderna, una prova di Composizione di un saggio per allievi dei corsi medio e superiore della durata di 10 minuti circa, una lezione pratica didattica di Tecnica della danza e la discussione di una tesi su una delle materie culturali, a scelta del candidato e concordata con il relativo docente, o su argomento che possa essere sviluppato interdisciplinarmente. La tesi dovrà essere presentata alla segreteria dell’Accademia almeno 20 giorni prima della data fissata per l’esame. Per le materie culturali che non costituiscono argomento di tesi, prima della sessione di esami il candidato dovrà dare prova di rendimento con tesina e colloqui concordati con i singoli docenti.

Tutti i candidati devono dimostrare in sede di esame per il conseguimento dell’attestato finale di conoscere il programma del periodo medio del corso normale di Tecnica della danza. Il candidato interno deve, altresì, comprovare di aver effettuato tirocinio con un congruo numero di ore di assistenza ai vari corsi.

Negli esami di ammissione e quelli di idoneità i candidati che nelle prove di Tecnica della danza non riportino la sufficienza sono respinti. Coloro i quali non riportino la sufficienza in qualsiasi altra disciplina potranno riparare nella sessione autunnale.

 

Art. 48

Le procedure di esame previste per il corso normale sono estese, in quanto applicabili, anche agli esami dei corsi di perfezionamento e di avviamento.

 

Art. 49

Tutte le ammissioni agli esami dei candidati interni devono essere deliberate dal Consiglio di classe.

Capo III

Costituzione delle Commissioni

 

Art. 50

La Commissione per l’esame di ammissione è composta dal direttore (o da un suo delegato) che la presiede e da quattro docenti di Tecnica della danza.

Parimenti dal direttore (o da un suo delegato) e da quattro docenti di Tecnica della danza è composta la commissione per gli esami di passaggio dal primo al secondo anno e dal secondo al terzo anno del corso normale nonché per l’esame di compimento del periodo inferiore. Per gli allievi maschi il corso di educazione fisica si conclude con uno scrutinio.

La Commissione di esame di compimento del periodo medio per le materie artistiche e di accesso al corso di avviamento è composta dal direttore (o da un suo delegato) che la presiede e da quattro docenti delle materie specifiche. In caso di indisponibilità di docenti delle materie specifiche è ammesso il ricorso a docenti di materie affini o che per studi compiuti o per attività professionale diano il maggiore affidamento. Integrano di volta in volta la Commissione i docenti delle altre materie del corso.

La Commissione di esame di compimento del periodo superiore (diploma) per le materie artistiche è composta dal direttore (o da un suo delegato) che la presiede, da un Commissario esterno di alta qualificazione e da tre docenti delle materie specifiche. In caso di indisponibilità di docenti delle materie specifiche è ammesso il ricorso a docenti di materie affini o che per gli studi compiuti o per attività professionale diano il maggiore affidamento. Per le materie culturali le Commissioni sono composte dal direttore (o da un suo delegato) che le presiede e da due docenti della materia oggetto dell’esame o di materia affine. In caso di indisponibilità è ammesso il ricorso a docenti che per studi compiuti diano il maggiore affidamento.

Gli allievi che frequentino il liceo sperimentale coreutico e conseguano valutazioni annuali positive sono esonerati dal sostenere gli esami delle materie culturali per il compimento medio e per l’esame di diploma.

 

Art. 51

Le Commissioni per gli esami di passaggio dal primo al secondo anno e dal secondo al terzo anno del corso di perfezionamento sono composte dal direttore (o da un suo delegato) che le presiede e da tutti gli insegnanti del corso di perfezionamento. Per l’esame di diploma è chiamato a far parte della commissione almeno un membro esterno scelto tra professionisti di riconosciuto prestigio.

 

Art. 52

La Commissione di esame per il rilascio dell’attestato finale del corso di avviamento per le materie artistiche è composta dal direttore (o da un suo delegato) che la presiede da un commissario esterno di alta qualificazione e da tre docenti delle materie specifiche. In caso di indisponibilità di docenti di materie specifiche è ammesso il ricorso a docenti di materie affini o che per studi compiuti o per attività professionale diano il maggiore affidamento.

Per la discussione della tesi la Commissione di cui sopra è integrata con la partecipazione di tutti i docenti del corso.

 

Art. 53

Tutte le Commissioni sono nominate dal direttore dell’Accademia Nazionale di danza.

 

Capo IV

Norme comuni

 

Art. 54

Gli esami hanno inizio in 1ª sessione il primo giorno non festivo successivo al termine delle lezioni e in seconda sessione il 1° settembre.

Il direttore dell’Accademia pubblica all’albo il calendario degli esami non più tardi del giorno antecedente l’inizio della

sessione.

Art. 55

Tutti i candidati esterni prima di sostenere qualsiasi esame saranno sottoposti a visita medica.

 

Art. 56

Per la formazione delle commissioni di esame e le incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 della presente ordinanza.

 

Art. 57

È riconosciuta la facoltà al Collegio dei professori dell’Accademia di integrare con proprie deliberazioni da sottoporre annualmente all’approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione le disposizioni della presente ordinanza relativamente alle modalità di passaggio da un anno all’altro dei vari corsi.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

 

Art. 58

Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincolo di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

 

Art. 59

Le date indicate nella presente ordinanza che ricadono di giorno festivo si intendono posposte al 1° giorno utile feriale successivo.

 

Art. 60

La presente ordinanza è a carattere permanente. Le eventuali modifiche e integrazioni saranno disposte entro il 31 gennaio di ciascun anno.

 

Allegato A

Chiarimenti in ordine al programma di esame dei conservatori di musica

Su alcuni punti dei programmi di esame, come previsti dalle norme vigenti, si ritiene di dover fornire chiarimenti la cui portata deve intendersi precettiva, secondo quanto appresso indicato:

Composizione e direzione d’orchestra

Compimento corso inferiore

– Prova n. 1 – «Armonizzazione a 4 voci, con imitazioni, di basso dato».

La prova è da realizzarsi nelle 4 chiavi di soprano, contralto, tenore, basso.

– Prova n. 4 – «Interrogazione su la teoria dell’armonia».

Alla prova deve essere attribuito un volo che contribuirà alla media del voto finale.

Compimento corso medio

– Prova n. 1 – «Composizione di una fuga a 4 voci» su parole e tema assegnato dalla Commissione da eseguirsi nel tempo massimo di 18 ore.

La prova è da realizzarsi nelle 4 chiavi soprano, contralto, tenore e basso.

Esami dl diploma di Composizione

Le prove devono essere sostenute nel seguente ordine:

– 1° prova n. 2

– 2° la prova n. 3

– 3° la prova n. 4: il candidato ha a disposizione un tempo massimo di 12 ore

– 4° la prova n. 1

Esami di diploma di Direzione d’orchestra

– Prova n. 1 – «Concertazione e direzione, con tre ore di prova, di una scena d’opera lirica italiana, indicata dalla Commissione tra quelle pertinenti al settecento o all’ottocento».

Le tre ore di prova saranno così articolate: due ore di studio in apposta stanza e un’ora di prova in orchestra.

I cantanti dovranno essere a disposizione del candidato per tutte le tre ore.

– Prove di cultura: Per la prova sub a) il candidato avrà a disposizione 12 ore di tempo.

Organo e composizione organistica

Compimento corso inferiore

  1. B) Prove di organo:
  2. b) «Esecuzione di uno studio (manuale e pedale) estratto a sorte fra sei dei più facili del “Gradus ad Parnassum” del Remondi oppure dai 24 studi 1° volume dello Scheider (Ed. Peters)». Gli studi da estrarre a sorte sono a scelta del candidato.

Compimento corso medio

L’esame dovrà svolgersi in almeno due giorni.

Canto (ramo cantanti)

Esami di diploma

– Prova n. 3 – «Interpretazione, previo studio di tre ore, di un pezzo scelto dalla Commissione esaminatrice».

Il candidato potrà avvalersi di un accompagnatore al pianoforte nell’ultima ora.

Canto (ramo didattico)

Esami di diploma

– Prova n. 3 – «Lettura estemporanea dell’accompagnamento di un pezzo per canto e pianoforte, di media difficoltà».

Il candidato dovrà accennare con la voce la parte del canto con le parole.

Pianoforte

Compimento corso inferiore

– Prova n. 2 a) – «Le due Suites inglesi in la minore e sol minore divisa ciascuna in due gruppi di tre pezzi».

Si richiama la circolare ministeriale n. 10796 del 4 luglio 1983.

– Prova n. 4 – Schumann: «Carnaval del Vienne» «Papillons» da eseguirsi per intero.

Scelta di Waldesceken e di Albumblätter non meno di 6 pezzi.

Debussy: «Children’s corner» da eseguirsi per intero.

Compimento corso medio

– Prova n. 2: L’estrazione deve avvenire per ogni singolo candidato in modo che questi abbia 24 ore di tempo prima dell’inizio dell’esecuzione dei pezzi che sono stati estratti.

Esami di diploma

«Esecuzione di composizioni scelte nei quattro gruppi del seguente elenco e disposte in modo da compilarne un programma da concerto che non oltrepassi un’ora e un quarto di durata effettiva o approssimativa».

La durata minima delle musiche eseguite non potrà essere inferiore a un’ora.

Prove di cultura: Dare prova di conoscere due concerti per pianoforte ed orchestra, uno antico e uno moderno.

Il candidato deve illustrare tutti gli aspetti della partitura con esemplificazioni al pianoforte.

Arpa

Esami di diploma

Prova n. 2 – «Esecuzione di uno studio estratto a sorte 24 ore prima tra gli otto grandi studi di Posse, esclusi i numeri 5 e 6».

L’estrazione deva avvenire per ogni singolo candidato in modo che questi abbia 24 ore di tempo prima dell’inizio del pezzo estratto.

Violino

Compimento corso medio

Prova n. 2 – «Esecuzione di due tempi di una Sonata per violino solo di Bach scelta dal candidato».

Il candidato porterà la sonata (o partita) per intero: la Commissione sceglierà i due tempi (circ. min. 10796 del 4.7.1983).

Violoncello

Compimento corso medio

– Prova n. 2 – «Esecuzione di tre tempi di una Suite di Bach per violoncello solo».

Il candidato porterà la Suite per intero; la Commissione sceglierà i tre tempi.

Esami di diploma

Prova n. 2 – «Esecuzione di uno, o più tempi scelti dalla Commissione in due Suites di Bach per violoncello solo, presentate dal candidato».

Le due Suites saranno presentate dal candidato per intero.

Oboe

Esami di diploma

Prova di cultura: a) «Concertazione di un brano di musica d’insieme per strumenti a fiato alla cui esecuzione parteciperà il candidato. La partitura verrà assegnata 24 ore prima dell’esame».

Il candidato avrà un’ora a disposizione, alla presenza della Commissione, per concertare.

Clarinetto, Fagotto e Flauto

Esami di diploma

Prova di cultura: a) «Esecuzione e concertazione di un brano di musica d’insieme per strumenti a fiato, assegnato 24 ore prima dell’esame”.

Il candidato avrà un’ora a disposizione, alla presenza della Commissione, per concertare.

Corno

Esami di diploma

Prova di cultura: «Esecuzione e concertazione di un brano di musica d’insieme per strumento fiato assegnato 24 ore prima dell’esame».

Per la concertazione del brano il candidato avrà un’ora a disposizione alla presenza della Commissione.

Strumentazione per banda

Esami di diploma

Per le prove n. 1, n. 2, n. 3 il candidato ha a disposizione 18 ore.

Solfeggio

I candidati privatisti possono essere ammessi a sostenere l’esame di licenza di Teoria e solfeggio solo se in possesso della licenza di scuola media.

L’eventuale mancato raggiungimento della votazione di cinque decimi nella prova n. 5 (che deve essere sostenuta per prima) non preclude, limitatamente alla sessione estiva, la continuazione dell’esame.

Organo complementare e canto gregoriano

– Prova n. 5 – «Accompagnamento scritto d una melodia gregoriana».

Il candidato ha a disposizione tre ore di tempo.

Cultura musicale generale (per gli allievi di pianoforte, viola, violino, violoncello e arpa)

– Prova n. 1 – «Armonizzazione di un basso 4 parti senza numeri con progressioni, ritardi e modulazioni a toni vicini».

I candidati hanno quattro ore di tempo a disposizione.

Dato il carattere collettivo del corso la prova scritta si svolgerà in aula collettiva e il candidato non potrà disporre di pianoforte.

 

Il Ministro Falcucci